Protocollo Sicurezza Covid-19

In un momento di emergenza sanitaria come quello che stiamo attraversando, il rispetto delle regole di sicurezza nell’ambito lavorativo e nella vita privata assume un ruolo fondamentale.

Le aziende che possono possono proseguire con l’attività sono inserite nell’allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020 poi modificato con il DM 25 marzo 2020.

Per le altre attività si applica l’art. 1 comma 1 lettera c del DPCM 22 Marzo 2020: ”Le attività che sarebbero sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile”. Inoltre le attività che proseguono con l’attività sono obbligate al rispetto del seguente protocollo.

In data 14 Marzo 2020 è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Coronavirus Covid-19 negli ambienti di lavoro”

La priorità adesso è quella di contenere il più possibile la trasmissione del Coronavirus Covid-19 attraverso il rispetto di alcune importanti regole.

Bisogna però andare incontro a due differenti esigenze:  da un lato il recupero del tracollo economico in Italia a seguito delle giustissime ma drastiche misure decise dal Governo per limitare gli effetti della ormai conclamata Pandemia; dall’altro l’imprescindibile salute dei lavoratori che vanno protetti dal rischio di contrarre il virus.

Premesso che la prosecuzione delle attività lavorative (inserite nell’ultimo decreto) può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino livelli adeguati di protezione per i lavoratori, l’obiettivo del protocollo è quello di fornire alle aziende indicazioni operative per incrementare l’efficacia delle misure di contenimento già attuate per l’intera popolazione e da adattare alle dinamiche aziendali.

In particolare, il protocollo prevede 13 misure specifiche:

  1. INFORMAZIONE: l’azienda è tenuta ad informare i lavoratori, anche tramite depliants, sulle misure di contenimento del virus varate dall’ Autorità Sanitaria
  2. MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA: l’azienda è tenuta a verificare lo stato di salute dei lavoratori al loro ingresso in azienda
  3. MODALITA’ DI ACCESSO A FORNITORI ESTERNI, TRASPORTATORI E ALTRI SOGGETTI: l’azienda è tenuta ad individuare procedure di accesso, transito e uscita di aziende terze in modo da ridurre contatti
  4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA: l’azienda è tenuta ad effettuare un’accurata sanificazione degli ambienti
  5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI: l’azienda è tenuta a mettere a disposizione dei lavoratori idonei mezzi detergenti per il lavaggio frequente delle mani
  6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI): l’azienda è tenuta a fornire DPI indispensabili per la protezione dei lavoratori. A tal proposito si precisa che, data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria. Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
  7. GESTIONE SPAZI COMUNI: l’azienda è tenuta a contingentare l’ingresso agli spazi comuni ed a una continua ventilazione degli stessi riducendo i tempi di sosta
  8. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE: l’azienda è tenuta a disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione, procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi, assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti; è inoltre tenuta ad utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio
  9. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI: l’azienda è tenuta a favorire orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)
  10. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE: l’azienda è tenuta a limitare gli spostamenti all’interno del sito aziendale al minimo indispensabile; sono vietate le riunioni in presenza; sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria
  11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA: in caso di lavatore che sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, l’azienda dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute
  12. SORVEGLIANZA SANITARIA: la sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute
  13. AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO: l’azienda è tenuta ad costituire un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS

Il protocollo, per essere pienamente efficace andrà adattato alla realtà aziendale

In allegato il testo integrale del documento

Si ricorda che alla luce della nuova emergenza sanitaria il Datore di Lavoro dovrà procedere all’applicazione delle misure previste nel protocollo. Tale documento dovrà contenere l’insieme delle procedure per valutazione del rischio da Coronavirus Covid- 19 e tutte le misure di prevenzione e protezione da adottare per la gestione del rischio stesso.

Di seguito sono inserite alcune domande frequenti consultabili sul sito http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa

Sono sospese le attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche artigianali, che effettuano il consumo sul posto e/o prevedono l’asporto (compresi preparazione di pasti da portar via “take-away” quali, ad esempio, rosticcerie, piadinerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio senza posti a sedere)?

Sì, tali attività sono sospese, fatta eccezione per gli esercizi che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali. Resta consentito il servizio di consegna a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.


La consegna a domicilio di alimenti e bevande è consentita solo alle attività di ristorazione o vale anche per le altre attività di produzione e vendita di alimenti e bevande, come per esempio un bar o una pasticceria?

Tutti gli esercizi autorizzati alla commercializzazione e somministrazione di cibi e bevande, compresi i prodotti agricoli, possono consegnare a domicilio tali prodotti. Devono essere rispettati i requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza l’attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.


I negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio?

Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro (i prodotti di prima necessità sono elencati nell’allegato 1 al Dpcm 11 marzo 2020).

I requisiti igienico sanitari si intendono soddisfatti attraverso l’applicazione del protocollo per le misure di sicurezza e attraverso i criteri igienici definiti nel piano di Autocontrollo HACCP (trasporto alimentare, confezionamento) come definito nelle norme del Pacchetto Igiene

Studio Meini è a disposizione per informazioni e consulenze.

Pubblicato da Dott. Riccardo Meini

Tecnico della Prevenzione

Lascia un commento